Sputare in faccia al direttore di gara non è un comportamento tanto
grave da comportare la squalifica del campo...
E' questo il pensiero di
Tosel che emerge dal dispositivo del Giudice sportivo dopo i fatti di
Juventus-Genoa di sabato scorso. "Ammenda di € 50.000,00: alla Soc. JUVENTUS - si legge nel comunicato della Lega -
per avere suoi sostenitori, al termine della gara, indirizzato numerosi
sputi agli Ufficiali di gara mentre uscivano dal recinto di giuoco,
colpendoli al volto e sulla divisa; entità della sanzione attenuata
ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza".
La società bianconera se la cava
quindi con la massima ammenda pecuniaria, salvando però la possibilità
di giocare nel proprio stadio, a porte aperte. Non solo: qualora dovesse
ripetersi l'episodio, la sanzione sarebbe la stessa visto che nel
dispositivo di Tosel non si legge di alcuna diffida all'impianto
torinese. Eppure, il Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 14, recita
che "Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione
della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle
aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente
collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno
dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto
derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave
all'incolumità fisica di una o più persone". Per tali fatti si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: "ammenda
da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da €
6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00
ad € 50.000,00 per le società di serie C". Se la società sia stata già diffidata, oppure in caso di fatti di particolare gravità "è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) (cioè squalifica dell'impianto o obbligo di disputare gli incontri a porte chiuse)
dell'art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più
volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere
inferiore a due giornate". Casi di particolare gravità. Dunque, sputare in faccia agli arbitri non lo è.
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